COSA DICE
LA COSTITUZIONE:
a proposito
della pratica della riflessologia plantare on zon su© e
altre dbn in base alla legge vigente

Art.
35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni”
Art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera”.
La legge, però, con gli
articoli Art. 2229 e l’Art. 348 del Codice Penale,
tutela alcune professioni, ma in realtà, sono ben poche le
professioni regolamentate mentre la maggior parte delle
professioni non sono regolamentate e quindi libere. Infatti,
Il fatto che non sono regolamentate, non implica però che
siano vietate, in quanto anche queste (non regolamentate)
sono tutelate dalla Costituzione che tutela con gli articoli
sopracitati, sia l'iniziativa economica che il lavoro. La
Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 149 del 2.2.1998
ritiene che se una professione non è regolamentata come la
riflessologia plantare On Zon Su©, è libera da vincoli professionali
regolamentati. La differenza tra l'operatore di
riflessologia plantare On Zon Su© e le altre professioni
regolamentate quali, medico, fisioterapista, farmacista,
infermiere ed estetista è talmente grande che non lascia
dubbi; l'attività di riflessologia plantare On Zon Su© non entra in
conflitto con le regole delle altre professioni. Possiamo
quindi dire che la Costituzione, La Corte Costituzionale, la
Corte di Cassazione tutelano l'eventuale espressione
professionale dell'operatore On Zon Su©, in quanto il loro
lavoro (di riflessologia On Zon Su©) è specifico, univoco e
peculiare e non può essere considerato rientrante fra le
attività riservate e specifiche professioni regolamentate e
registrate alla Camera di Commercio, in quanto l'operatore
On Zon Su© ha un approccio globale con la persona e non
specifico con finalità terapeutiche o estetiche, utilizza
tecniche e/o strumenti naturali e non apparecchiature
mediche o estetiche. Il suo lavoro è inteso a valorizzare le
risorse vitali del soggetto è non alla cura estetica o di
malattie. Questo è valido per tutte le discipline
Bionaturali contemplate
dalle leggi in vigore
La recente legge
14 gennaio 2013 n. 4 ha definitivamente riconosciuto queste
attività di libera professione e intende regolamentare tutte
quelle professioni
non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle
attività di carattere economico, esercitate abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque
con il concorso di questo. Si tratta sostanzialmente di
attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più
recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela,
come gli operatori shiatsu, gli osteopati, i riflessologi
ecc. La nuova norma permette la costituzione di libere
associazioni tra professionisti delimitando compiti e
funzioni. Alla legge seguiranno sicuramente una serie di
provvedimenti attuativi che forniranno
maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove
norme, compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti
pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni,
ASL, ecc.).
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge 14.1.2013 n. 4, dal
10/02/2013: “Chiunque svolga una delle professioni di cui al
comma 2 contraddistingue la
sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il
cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina
applicabile, agli estremi della presente
legge. “ Per i professionisti scatta quindi l’obbligo di
citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente
gli estremi della presente legge.

Allo stato attuale, la figura professionale del
"Riflessologo" che pratica la riflessologia Plantare on
zon su© è regolamentata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4,
NON è quindi una figura professionale la cui attività è
esercitabile in campo sanitario sotto la vigilanza della legge che
regola il S.S.N., a meno che non si abbiano i
requisiti professionali di legge (laurea in medicina, diploma di laurea in fisioterapia,
diploma in massofisiokinesiapia,e comunque sempre sotto controllo medico e in strutture a
norma di legge in materia di terapie fisiche).
Allo stato attuale non esiste una legge
nazionale che riconosca scuole o enti abilitati
a conferimento di diplomi o attestati che abilitino alla professione di riflessologo
come
terapista in quanto, come detto sopra tale figura sanitaria non esiste in campo
sanitario pertanto non esiste una professione relativa regolamentata
alla Camera di Commercio, ma esiste di fatto la pratica della riflessolgia
plantare on zon su© regolamentata ai sensi della legge n. 4 del
14-01-2013

L'attività
di riflessologia plantare non può essere
considerata artigiana e non rientra di norma nella disciplina
dell'attività di estetista. A questo proposito l'attività della
nostra scuola e dei singoli Operatori di riflessologia plantare
on zon su© che operano con il nostro attestato, è regolata
da un codice disciplinare e di autoregolamentazione interno che garantisce la preparazione
professionale degli operatori e la qualità del servizio offerto a livello altamente
professionale senza entrare in contrasto con le leggi vigenti e senza entrare in
conflitto legale con le professioni sanitarie regolamentate dal S.S.N., con le professioni
di estetista, e di artigiano, la nostra scuola
prepara per l'attività di libera professione "Riflessologo"
regolamentata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4

ELENCO DISCIPLINE PRATICHE MEDICHE
Elenco delle discipline rientranti nelle pratiche mediche,
secondo la proposta di legge A.C. 137 e unificate che non
sono contemplabili nelle Discipline Bio Naturali per il
benessere e la salute della persona e quindi non di competenza
delle strutture che si interessano di
DBN:
AGOPUNTURA, FITOTERAPIA,
MEDICINA OMEOPATICA, OMOTOSSICOLOGIA, MEDICINA ANTROPOSOFICA,
FARMACOTERAPIA,
MEDICINA MANUALE.
|
A CHI SONO RIVOLTI I
CORSI
di riflessologia plantare
O.Z.S in base alla legge vigente
Le
uniche limitazioni sono: avere compiuto almeno 18 anni e avere
buona conoscenza della lingua Italiana, per il resto
sono aperti a tutti, al
termine del corso è possibile aprire la partita iva iscrivendosi all'A. Delle
Entrate come:
"Operatore DBN Riflessologo" o
come "Riflessologo" TIPO SOGGETTO:"Ditta
individuale"
I Codici ATECO che possono essere utilizzati e che riguardano quindi
coloro che desiderano aprire attività legate alle Discipline
Bionaturali per il Benessere e la salute della persona, quindi riflessologia plantare e quindi On Zon Su©
sono:
-
96.09.09. ovvero “ Attività di servizi per la
persona n.c.a. (non classificabili altrove) ”
-
96.04.10. cioè “ Servizi di Centri per il Benessere
Fisico ”
Il Codice Ateco maggiormente utilizzato è il
primo (96.09.09.), che viene usato da tutte
quei operatori dbn che intendono iniziare a lavorare come liberi
professionisti e che desiderano quindi aprire un’attività legata
ai trattamenti di riflessologia plantare, magari aprendo un proprio studio oppure
collaborando con altre strutture come: spa, centri benessere,
palestre, etc…
Il secondo
codice (96.04.10.), in genere viene utilizzato da chi intende
aprire un’attività sottoforma di centro trattamenti dbn, risultando per cui come ditta individuale di stampo
imprenditoriale.
Non è possibile l'iscrizione alla Camera di Commercio proprio
perché si tratta di attività professionale indipendente regolata dalla
legge n. 4 del 14.01.2013.
APPLICAZIONI LEGALI DELLA PROFESSIONE OPERATORE
riflessologo metodo
On Zon su©
Attualmente, per legge, con l'attestato di frequenza della nostra scuola,
è possibile operare nel
campo della riflessologia plantare On Zon Su©
nei seguenti settori:
1)
BENESSERE............................DA
TUTTI, Presso centri benessere, locali privati, erboristerie,
centri termali, hotel ecc. come pratica igienico preventiva per
il benessere. In questo contesto, è molto richiesta la
riflessologia plantare on zon su© e può essere praticata
senza finalità terapeutiche e senza i requisiti
professionali sanitari, in quanto l'applicazione viene fatta in
ambito fisiologico per il benessere della persona e non
patologico.
2)
SOCIALE..................................DA TUTTI, in sedute
individuali, organizzando gruppi di pratica tra operatori di
riflessologia plantare on zon su©, presso palestre,
centri benessere, locali privati ecc. Questo a scopo di
migliorare la relazione, la comunicazione non verbale, come
pratica di meditazione, per l'igiene preventiva e come pratica
di lunga vita, per il benessere psicofisico, anche in questo
caso non ci sono finalità terapeutiche ma igienico preventive in
ambito fisiologico e non patologico.
3)
FAMIGLIARE.........................DA TUTTI, per migliorare il rapporto e la comunicazione famigliare,
infatti, la riflessologia plantare on zon su© è molto utile e
gradita ai bambini, aiuta il rilassamento, da conforto, calore e attenzione, è utile ai
genitori e figli, è un'esperienza di contatto affettivo, non ha controindicazioni
particolari e/o effetti indesiderati, favorisce uno stato di benessere al bambino e al
genitore. Utilizzato in questo campo non ha chiaramente finalità terapeutiche.
4)
CULTURALE...........................DA
TUTTI, come approfondimento della propria cultura personale,
attraverso la conoscenza di antiche tradizioni e arti popolari
di altri paesi, momenti di confronto e scambio di
esperienze.
5)
SANITARIO (con finalità terapeutiche in ambito patologico).....SOLO da personale sanitario;
tale figura dovrà essere diplomata,
e operante sotto il controllo del SSN. Per esempio medici che vogliono imparare e
sperimentare il metodo come terapia non convenzionale o per informazioni al fine di
valutarne l'efficacia; fisioterapisti, masso fisioterapisti che possono per
legge operare, ma sempre sotto controllo medico, e in strutture
per le terapie fisiche con direttore sanitario, e a norma di
legge come dimensione, servizi, barriere architettoniche,
luminosità ecc. ecc.). La riflessologia plantare o.z.s. potrebbe essere studiata anche per fini terapeutici da
personale specializzato in percorsi di terapie complementari di
conforto e/o palliative.
6)
PARASANITARIO (con finalità
compatibili con proprie competenze professionali) infermieri,
podologi, ecc.
7)
ESTETICO...............................presso centri estetici
autorizzati e a norma di legge la riflessologia plantare
on zon su© può essere praticata da personale con diploma di
estetista. Anche in questo caso
il trattamento non può avere impostazione e finalità terapeutiche, ma
solamente per scopi estetici.

REGOLAMENTI COMUNALI
in base alla legge vigente
La
sopracitata legge n. 4 del 14.01.2013 che regolamenta la libera
attività professionale di riflessologo non esclude che la
relativa attività sia disciplinata da appositi regolamenti
comunali. Qualora, però, il Comune non disponga di una sua
specifica disciplina, l’apertura di esercizi che propongono
massaggi e trattamenti finalizzati a recare giovamento al corpo
– non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a
quello delle pratiche fisioterapiche , deve essere considerata
libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né
subordinata all’ottenimento di alcun provvedimento di
autorizzazione. Peraltro, l’assenza di norme specifiche, così
come di disposizioni regolamentari comunali, non esclude che il
soggetto interessato ad avviare tale attività possa chiedere al
Servizio di Igiene pubblica dell’Asl competente un parere
(parere “facoltativo”) in ordine a requisiti di carattere
igienico – sanitario dei locali.
Seguiranno
sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno
maggiori e precisi dettagli sull’applicazione delle nuove norme,
compreso l’obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di
adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc.).
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